Il punto sulla libera circolazione dei beni di provenienza donativa e ereditaria

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Questo mese, vorrei segnalarti la recente svolta epocale nella pianificazione patrimoniale. Ne abbiamo già parlato in fase di approvazione del DDL semplificazioni, ma ora con la Legge 2 dicembre 2025 n. 182 (cd. Legge Semplificazioni), in vigore dal 18 dicembre 2025, è doveroso  segnalarla perché riscrive principalmente le regole sulla libera circolazione degli immobili di provenienza donativa/ereditaria  e sull'accettazione tacita dell’eredità, eliminando blocchi storici al mercato immobiliare.

🏠 Immobili donati: libera circolazione

Vengono modificati gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., tutelando i terzi acquirenti dalla restituzione per lesione di legittima. I legittimari ottengono solo compensazione pecuniaria dal donatario, non il bene trasferito al terzo; estensione del medesimo regime a beni mobili registrati e non.

Liberi i terzi anche per gli acquisti dei beni di provenienza ereditaria, salvo che non venga  trascritta l’azione di  riduzione entro 3 anni dall’apertura della successione, pena l’inopponibilità al terzo.
Regime transitorio: per successioni aperte prima, gli eredi lesi devono notificare/trascrivere l’azione di riduzione entro 6 mesi dall’entrate in vigore della Legge, o perdono la restituzione nei confronti del terzo.

📜 Accettazione tacita: trascrizione semplificata
Viene  aggiornato l’art. 2648, comma 3, c.c.: ora si trascrive con atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su accettazione tacita (art. 476 c.c.) o acquisto della qualità di erede (art. 485 c.c.).
Effetto: “ripulisce” le catene delle trascrizioni senza vendita, anche dopo anni di possesso/gestione ed eventuale decesso dei precedenti successori del bene stesso. Prevenzione anziché soluzione post-vendita.

🧭 Implicazioni operative per consulenti

  • Consiglia trascrizioni preventive per accettazione tacita: evita i blocchi delle continuità delle trascrizioni.
  • Per donazioni, verificare la solvibilità del donatario: la tutela dei legittimari è ora economica quindi a rischio.
  • Avverti gli acquirenti di immobili donati: sicurezza se a titolo oneroso;
  • Avverti gli acquirenti di immobili di provenienza ereditaria, del rischio dei 3 anni dall’apertura della successione, per essere coinvolti nella restituzione dei beni acquistati.
  • Per successioni aperte, si applica la precedente normativa, se non viene trascritta azione di riduzione entro  6 mesi dall’entrata in vigore della Legge (18.12.2025).

🔮 Principio di sistema: certezza e prevenzione
Queste norme favoriscono il mercato immobiliare, l’accesso al credito e la manutenzione patrimoniale, spostando i conflitti da beni a valori/denaro. Meno formalismi, più affidamento.

FAQ essenziali

  • Il legittimario leso recupera il bene dal terzo acquirente?
    No, solo denaro dal donatario, se capiente; se insolvente, dagli aventi causa per atti a titolo gratuito nei limiti del vantaggio conseguito.
  • Vale per beni mobili sia registrati, che non?
    Sì, il nuovo regime riguarda anche veicoli e altri beni.
  • La trascrizione dell’accettazione tacita vale retroattivamente?
    Sì, per possesso/gestione pregressa tramite dichiarazione sostitutiva.
  • Eredi già lesi prima del 2025?
    Devono agire in riduzione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge o perdono la restituzione dei beni.
  • Beni ereditati trasferiti a terzi: rischio per il compratore?
    Possibile se l’erede ha trascritto entro tre anni la domanda di riduzione.

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Avv. Francesco Frigieri