🔎 In questo mese di giugno 2025 segnalo l’ordinanza n. 15301/2025 della Corte di Cassazione, che torna su un tema centrale nella pianificazione successoria:
quali atti compiuti dal chiamato all’eredità comportano accettazione tacita, rendendo inefficace ogni successiva rinuncia?
Il caso in esame
Un coerede aveva conferito alla sorella una procura generale per gestire gli affari ereditari del padre, comprensiva anche dei poteri di accettazione dell’eredità.
La sorella, in qualità di rappresentante, ha concluso atti dispositivi su beni ereditari.
Il giorno successivo, il coerede ha formalizzato una rinuncia all’eredità, sostenendo di non aver mai accettato.
La decisione della Cassazione
📌 Cass. Civ., Sez. II, ord. 9 giugno 2025, n. 15301
La Suprema Corte afferma che:
🔹 L’atto di vendita compiuto dal rappresentante, munito di procura anche per accettare l’eredità, costituisce accettazione tacita ex art. 477 c.c.;
🔹 L’accettazione compiuta per rappresentanza è pienamente valida;
🔹 La successiva rinuncia è inefficace vale il principio semel heres, semper heres; : ossia "una volta erede, erede per sempre".
🔹 Il giudice d’appello ha errato nel non valorizzare la portata dispositiva della procura.
Implicazioni operative per i consulenti patrimoniali
✔️ Prestare massima attenzione in ordine ai modi di accettare l’eredità: espresso o tacito,
nel primo caso il chiamato all’eredità dichiara esplicitamente di accettare l’eredità.
Caratteristiche principali:
- Forma: deve risultare da atto pubblico o scrittura privata (anche autenticata) o verbale della dichiarazione fatta al Cancelliere.
- Contenuto: la volontà di accettare deve essere chiara e non equivoca.
- Effetti: produce effetti retroattivi al momento dell’apertura della successione (ex tunc).
- Esempio tipico: una dichiarazione davanti a un notaio o una scrittura privata firmata in cui il chiamato afferma "accetto l’eredità del defunto...".
Nel secondo caso il chiamato all’eredità compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede.
Caratteristiche principali:
- Forma: non richiede una dichiarazione formale, ma si desume dal comportamento del chiamato.
- Requisiti:
- il chiamato è a conoscenza della propria delazione ereditaria;
- compie atti dispositivi, di amministrazione o di possesso sui beni ereditari che presuppongono l’accettazione;
- l’atto non è compiuto in qualità diversa da quella di erede (es. mero possessore o custode)
- FAQ – Accettazione tacita dell’eredità
- Posso accettare l’eredità tramite un rappresentante?
Sì. Se hai conferito una procura che include espressamente il potere di accettare l’eredità, gli atti compiuti dal rappresentante (es. vendita di un bene ereditario) valgono come accettazione tacita. (Cass. n. 15301/2025) - Se prelevo soldi da un conto cointestato con il defunto, rischio di diventare erede?
Non automaticamente. Serve verificare se il prelievo è compatibile con la posizione di chiamato. Se i fondi erano chiaramente del defunto e il prelievo è giustificabile solo come erede, può configurarsi accettazione tacita. (Cass. n. 4320/2020) - Presentare la denuncia di successione vuol dire accettare l’eredità?
No. È un adempimento fiscale e non implica accettazione civilistica, a meno che non emerga un comportamento inequivocabile di accettazione. (Cass. n. 3370/2025; Cass. n. 9876/2025) - Firmare un preliminare di vendita di un bene ereditario comporta accettazione tacita?
Sì. È un atto che può essere compiuto solo da chi ha già la qualità di erede. (Cass. n. 9876/2025) - La voltura catastale vale come accettazione dell’eredità?
Solo se viene effettuata personalmente dal chiamato all’eredità o se si agisce per procura. In questi casi può valere come accettazione tacita. (Cass. n. 22769/2024) - Se promuovo una causa come chiamato all’eredità, accetto automaticamente?
Sì. L’iniziativa giudiziaria implica un comportamento concludente che vale come accettazione tacita. (Cass. n. 817/2025) - Se lascio passare il termine fissato nell’intimazione ad accettare, cosa succede?
Decado dalla possibilità di accettare, salvo che l’accettazione sia già avvenuta tacitamente prima dello spirare del termine. (Cass. n. 1735/2024) - Posso rinunciare all’eredità dopo averla accettata tacitamente?
No. Una volta che si è accettato – anche in modo tacito – l’eredità, non è più possibile rinunciarvi. Vale il principio “semel heres, semper heres”. (Cass. n. 15301/2025)
Conclusione
Chi agisce come se fosse erede, lo diventa.
E non potrà più tornare indietro.
Per questo è fondamentale valutare attentamente ogni atto compiuto dopo l’apertura della successione: un preliminare, una vendita, una voltura possono segnare un punto di non ritorno.
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